La Prima Sezione della Cassazione Civile è tornata a pronunciarsi sul tema dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto il saldo passivo di un conto corrente.
Nello specifico, ha ribadito l’ormai noto principio sostenendo che “Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Banca è tenuta a produrre ex art. 119 TUB tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto, anche anteriori ai dieci anni dall’annotazione di ciascuna operazione, non potendo la stessa esimersi invocando l’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.” (Cass. Civ. Sez. I, 4046/16)
La pronuncia risulta interessante anche sotto un altro profilo, difatti, nelle proprie difese in Cassazione, l’Istituto di Credito aveva citato il comma 61 dell’art. 2, d.l. 225/2010 per far discendere la decorrenza della prescrizione decennale dei diritti nascenti dalle annotazioni sul conto corrente dal giorno dell’annotazione stessa.
La Suprema Corte ha giustamente sottolineato che tale articolo è stato ritenuto Costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con Sentenza 78/12, che, richiamandosi integralmente a quanto stabilito dalla famosa Sentenza delle Sezioni Unite 24418/10, ha dichiarato l’illegittimità della suddetta norma anche a fronte della costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di ingerenza del potere legislativo nel’amministrazione della Giustizia.
Questa nuova pronuncia della Cassazione si pone inoltre in contrasto con una Giurisprudenza di merito minoritaria, che, al fine di sostenere la decorrenza della prescrizione decennale delle rimesse in conto corrente dalla data dell’annotazione delle stesse, ha ritenuto che, nonostante la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 61 dell’art. 2, d.l. 225/2010, non potesse non attribuirsi al suddetto intervento del legislatore un valore indiziario a conferma dell’interpretazione del sistema nel senso di far decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione del correntista dal giorno della annotazione e non già dalla chiusura definitiva del conto. (Trib. di Verona, 27/10/15, E. Tommasi di Vignano)